|
|
I
procedimenti di cui al presente testo unico si
ispirano ai principi di economicità, di efficacia,
di efficienza, di pubblicità e di semplificazione
dell’azione amministrativa. (L)
Art 2
c 2 |
|
|
Tutti gli
atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di
esproprio, sono disposti nei confronti del
soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, salvo che l’autorità
espropriante non abbia tempestiva notizia
dell’eventuale diverso proprietario
effettivo.
Nel caso in cui abbia avuto
notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione
dell’indennità provvisoria al soggetto che
risulti proprietario secondo i registri
catastali, il proprietario effettivo può,
nei trenta giorni successivi, concordare
l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma
2. (L)
Art 3 c 2 |
|
|
Si applicano le regole
sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente
riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
Art 4 c 5 |
|
|
Le amministrazioni
statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli
altri enti pubblici individuano ed organizzano
l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
già esistente.
(L)
Art 6 c 2
All'ufficio per le espropriazioni è preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con
la qualifica più elevata. (L)
Art
6 c 5
L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
Art
6 c 1 |
|
|
Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in
tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o
nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni
atto del procedimento espropriativo.
(L)
Art 6 c 8 |
|
|
Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello
strumento urbanistico generale, o in un atto di
natura ed efficacia equivalente, e sul bene da
espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica
utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via
provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)
Art 8 c 1
|
|
|
Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata
di cinque anni. Entro tale termine, può essere
emanato il provvedimento che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
Art 9 c 2
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, può essere motivatamente reiterato, con
la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma
1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento
degli standard. (L)
Art 9 c 4 |
|
|
L'avviso
di avvio del procedimento è comunicato personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal
piano o dal progetto.
Allorché il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio
ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo,
nonché su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel
cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare
al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il
progetto.
Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono
valutate dall'autorità espropriante ai fini delle
definitive determinazioni. (L)
Art 11 c 2 |
|
|
La dichiarazione di pubblica utilità si intende
disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale
fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il
piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di
zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa
vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche
di settore o attuativo, la definizione di una
conferenza di servizi o il perfezionamento di un
accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto
avente effetti equivalenti. (L)
Art 12 c 1
Il provvedimento che dispone la pubblica utilità
dell'opera può essere emanato fino a quando non sia
decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
Art 13 c 1 |
|
|
Nel provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito
il termine entro il quale il decreto di esproprio va
emanato. (L)
Art 13 c 3
Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere
emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)
Art 13 c 4 |
|
|
L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità
dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3
e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.
La
proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza
del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
Art 13 c 5 |
|
|
La scadenza del termine entro il quale può
essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della
dichiarazione di pubblica utilità. (L)
Art 13 c 6
|
|
|
Al proprietario dell'area ove è prevista la
realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con
l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.(L)
Art 16 c 4
Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha
luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai
registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
Art 16 c 7 |
|
|
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il
proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può
chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei
suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per
esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari
considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
(L)
Art. 16 c 11 |
|
|
Il provvedimento che approva il progetto
definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica
gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio. (L)
Art 17 c 1 |
|
|
Mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data
notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha
approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione
della relativa documentazione
.
Al proprietario è contestualmente comunicato
che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di
esproprio. (L)
Art 17 c 2 |
|
|
Divenuto efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con
una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le
somme che offre per le loro espropriazioni.
L'elenco va notificato a
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme
degli atti processuali civili.
Gli interessati nei successivi trenta
giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare
documenti. (L)
Art 20 c 1 |
|
|
L'atto che determina in via provvisoria la
misura della indennità di espropriazione è notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali civili e al
beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.(L)
Art 20 c 4
Nei trenta giorni successivi alla notificazione,
il proprietario può comunicare all'autorità
espropriante che condivide la determinazione della
indennità di espropriazione.
La relativa
dichiarazione è irrevocabile.
(L)
Art 20 c 5
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non
concordata la determinazione dell'indennità di
espropriazione.
L'autorità espropriante dispone il
deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa
depositi e prestiti, della somma senza le
maggiorazioni di cui all'articolo 45.
Effettuato il
deposito, l'autorità espropriante può emettere ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L)
Art 20 c 14 |
|
|
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, tale da non consentire l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto
di esproprio può essere emanato ed eseguito in
base alla determinazione urgente della indennità
di espropriazione, senza particolari indagini o
formalità. Nel decreto si dà atto della
determinazione urgente dell'indennità e si
invita il proprietario, nei trenta giorni
successivi alla immissione in possesso, a
comunicare se la condivide. (L)
Art
22 c 1 |
|
|
Il decreto di esproprio può altresì essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
Art 22 c 2 |
|
|
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
particolare urgenza, tale da non consentire, in
relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere
emanato, senza particolari indagini e formalità,
decreto motivato che determina in via
provvisoria l'indennità di espropriazione, e che
dispone anche l'occupazione anticipata dei beni
immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco
dei beni da espropriare e dei relativi
proprietari, indica i beni da occupare e
determina l'indennità da offrire in via
provvisoria. Il decreto è notificato con le
modalità di cui al comma 4 e seguenti
dell'articolo 20 con l'avvertenza che il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, può, nel caso non
condivida l'indennità offerta, presentare
osservazioni scritte e depositare documenti.
(L)
Art 22 bis c 1 |
|
|
Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere
emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di espropriazione senza
particolari indagini o formalità, nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
b) allorché il numero dei destinatari della
procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
Art 22 bis c 2 |
|
|
L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di
cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.(L)
Art 22 bis c 4 |
|
|
Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi
del comma 1 perde efficacia qualora non venga
emanato il decreto di esproprio nel termine di
cui all'articolo 13.
(L)
Art
22 bis c 6 |
|
|
Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il
vincolo preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via
provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata
accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici
incaricati di determinare in via definitiva
l'indennità di espropriazione, precisando se essa
sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei
presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e
della determinazione urgente della indennità
provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di
esecuzione;
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o
del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili, con un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui è prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso
del beneficiario dell'esproprio, con la
redazione del verbale di cui all'articolo 24.
(L)
Art 23 c 1 |
|
|
Lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti in contraddittorio con
l'espropriato o, nel caso di assenza o di
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni
che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione.
Possono partecipare alle
operazioni i titolari di diritti reali o
personali sul bene.(L)
Art. 24 c 3 |
|
|
L'autorità espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui è avvenuta
l'immissione in possesso e trasmette copia del
relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
Art. 24 c 5
|
|
|
Trascorso il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'atto determinativo
dell'indennità provvisoria, l'autorità
espropriante ordina che il promotore
dell'espropriazione effettui il pagamento delle
indennità che siano state accettate, ovvero il
deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti. (R)
Art 26 c 1 |
|
|
Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con
riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente
spettante (R)
Art 26 c 5 |
|
|
Salvi gli specifici criteri previsti dalla
legge, l'indennità di espropriazione è
determinata sulla base delle caratteristiche del
bene al momento dell'accordo di cessione o alla
data dell'emanazione del decreto di esproprio,
valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi
natura non aventi natura espropriativa e senza
considerare gli effetti del vincolo preordinato
all'esproprio e quelli connessi alla
realizzazione dell'eventuale opera prevista,
anche nel caso di espropriazione di un diritto
diverso da quello di proprietà o di imposizione
di una servitù. (L)
Art. 32 c
1 |
|
|
Il valore del bene è determinato senza tenere
conto delle costruzioni, delle piantagioni e
delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo
al tempo in cui furono fatte e ad altre
circostanze, che esse siano state realizzate
allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
Si considerano realizzate allo scopo di
conseguire una maggiore indennità, le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che
siano state intraprese sui fondi soggetti ad
esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del
procedimento. (L)
Art 32 c
2 |
|
|
Il proprietario, a sue spese, può asportare dal
bene i materiali e tutto ciò che può essere
tolto senza pregiudizio dell'opera da
realizzare. (L)
Art 32 c 3 |
|
|
Nel caso di esproprio parziale di un bene
unitario, il valore della parte espropriata è
determinato tenendo conto della relativa
diminuzione di valore. (L)
Art 33 c 1 |
|
|
Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b),
ultima parte, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato col
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
qualora sia corrisposta a chi
non eserciti una impresa
commerciale una somma a titolo di indennità di
esproprio, ovvero di corrispettivo
di cessione volontaria o di risarcimento del danno
per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia
stata realizzata
un'opera pubblica, un intervento di edilizia
residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana all'interno delle zone omogenee di tipo
A, B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici. (L)
Art 35 c
1 |
|
|
Se l'espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di opere private di pubblica
utilità, che non rientrino nell'ambito
dell'edilizia residenziale pubblica,
convenzionata, agevolata o comunque denominata,
nonché nell'ambito dei piani di insediamenti
produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità
di esproprio è determinata nella misura
corrispondente al valore venale del bene e non
si applicano le disposizioni contenute nelle
sezioni seguenti. (L)
Art.
36 c.
1 |
|
|
L'indennità di
espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura
pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale,
l'indennità è ridotta del 25 per cento (L).
Art.
37 c. 1
Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di
cessione, o quando esso non è stato concluso per
fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a
questi è stata offerta un'indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in
quella determinata in via definitiva, l'indennità è
aumentata del 10 per cento (L).
Art. 37 c. 2
Ai soli fini dell'applicabilità delle
disposizioni della presente sezione, si
considerano le possibilità legali ed effettive
di edificazione, esistenti al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio o
dell'accordo di cessione. In ogni caso si
esclude il rilievo di costruzioni realizzate
abusivamente.
(L)
Art. 37 c. 3
ndr: vedi anche Art.
38 c. 2 bis
Area edificabile utilizzata a scopi agricoli -
proprietario coltivatore, mezzadro, fittavolo ecc...
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto
anche una indennità pari al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo,
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in
tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da
almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei
familiari. (L)
Art.
37 c. 9 |
|
|
* L'indennità è ridotta ad un importo
pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi
stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e
dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante
con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
(art.
37 c. 7)
* Norma dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre 2011 n.
338 |
|
|
Nel caso di espropriazione di una costruzione
legittimamente edificata, l'indennità è
determinata nella misura pari al valore venale. (L)
Art. 38 c. 1
|
|
|
Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia
stata realizzata in assenza della concessione
edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero
in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto
della sola area di sedime in base all'articolo 37
ovvero tenendo conto della sola parte della
costruzione realizzata legittimamente. (L)
Art.
38 c. 2 |
|
|
Ove sia pendente una procedura finalizzata
alla sanatoria della costruzione, l'autorità
espropriante, sentito il comune, accerta la
sanabilità ai soli fini della corresponsione delle
indennità. (L)
Art.
38 c. 2 bis |
|
|
In attesa di una organica risistemazione della
materia, nel caso di reiterazione di un vincolo
preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al
proprietario una indennità, commisurata all'entità
del danno effettivamente prodotto. (L)
Art 39 c 1 |
|
|
Nel caso di
esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è
determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei
manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
Art.
40
c. 1
Indennità
aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro ecc...
Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al
mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura espropriativa o della cessione
volontaria, sia costretto ad abbandonare in
tutto o in parte l'area direttamente coltivata
da almeno un anno prima della data in cui vi è
stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
Art. 42 c. 1
L'indennità aggiuntiva
è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a
seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro
della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
(L)
Art. 42 c. 2 |
|
|
E' dovuta una indennità al proprietario del fondo
che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, sia gravato da una servitù o
subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà. (L)
Art. 44 c 1 |
|
|
Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità
dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di
esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto
beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della
sua quota di proprietà.
Art 45 c 1 |
|
|
Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai
sensi dell'articolo
37, con l'aumento del dieci per cento di cui al
comma 2 dell'art 37.(L)
b) se riguarda una costruzione legittimamente
edificata, è calcolato nella misura venale del bene
ai sensi dell'articolo
38;
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto
ai sensi dell'articolo
40, comma 3;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata
direttamente dal proprietario, è calcolato
moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi
dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete
l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma
4. (L) *
Si ricorda che i commi 2 e 3
dell'articolo 40 sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi con Sentenza del
07/06/2011 n. 181
Art 45 c 2 |
|
|
L'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente
non corrisponde la somma entro il termine
concordato. (L)
Art. 45 c. 3
|
|
|
Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al
proprietario una indennità per ogni anno pari ad un
dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella
annua. (L)
Art 50 c 1 |
|
|
La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
(L)
art.
53 c 1
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 11
maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma , nella parte in
cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a «i
comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti ad esse equiparati», non esclude i
comportamenti non riconducibili, nemmeno
mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. |
|
|
Resta ferma la
giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa.
(L)
Art. 53 c 3
Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione prevista
dall'articolo 27, comma 2, il proprietario
espropriato, il promotore dell'espropriazione o il
terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi
alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il
bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione
dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla
Commissione provinciale, la liquidazione delle spese
di stima e comunque può chiedere la determinazione
giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate
dall'articolo 29 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(L)
*Comma
così sostituito dall'articolo 34 comma 37 del D. Lgs.
1 settembre 2011 n.150
art. 54 c 1
* Si riporta, per
comodità dell'utente, il suddetto art 29
Art. 29
1. Le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla
stima di cui all'articolo
54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello
nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena
di inammissibilità, entro il termine di trenta
giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima
sia successiva al decreto di esproprio. Il termine
e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. Il ricorso e' notificato
all'autorità espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario
del bene, ovvero all'autorità espropriante e al
proprietario del bene, se attore e' il promotore
dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche
al concessionario dell'opera pubblica, se a questi
sia stato affidato il pagamento dell'indennità.
L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica del decreto di
esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
(L)
*Comma
abrogato dall'articolo 34 comma 37 lettera b)
del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art.
54 c
2
L'opposizione alla stima è proposta con atto di
citazione notificato all'autorità espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al
beneficiario dell'espropriazione, se attore è il
proprietario del bene, ovvero notificato
all'autorità espropriante e al proprietario del
bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.
(L)
*Comma
abrogato dall'articolo 34 comma 37 lettera b)
del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art. 54
c
3
L'atto di citazione va notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia
stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)
*
Comma abrogato dall'articolo 34 comma 37
lettera b) del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art.
54 c
4
Trascorso il termine per la proposizione
dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata
definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L)
art.
54 c 5 |
|
|
Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano ai progetti per i quali, alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, sia
intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza.
In tal caso continuano
ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale
data. (L)
art. 57 c 1
Le disposizioni del presente testo unico entrano
in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
art. 59 c 1 |
|
|
|