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Alcuni soggetti che intendono accostarsi per la prima volta alla materia dell’espropriazione (studenti universitari, praticanti avvocati ed anche espropriati) hanno chiesto all’Associazione di curare un sistema di istruzione nella materia che si ponga “a metà strada”  fra il sistema principale,(SITO 1) di taglio giornalistico, destinato agli espropriati, ed il sistema di documentazione, (SITO 2) di taglio specialistico, destinato ai professionisti.

Questo sito intende rispondere alle suddette esigenze, ed è organizzato come segue:

1 Si offre periodicamente agli utenti una serie di argomenti di cui non viene, in un primo momento, presentata la soluzione;

2 l’utente prova a dare una sua personale risposta agli argomenti offerti, utilizzando le sue personali conoscenze giuridiche;

3 L’utente clicca poi sull'argomento, vede la risposta e confronta la risposta da lui data con quella invece suggerita dalle norme.
4 L’utente ripete l’operazione fino a quando tutte le risposte che egli dà sono esatte.

Questa modalità di apprendimento si è rivelata estremamente efficace per la comprensione e, soprattutto, per la memorizzazione di problematiche giuridiche.
Gli argomenti offerti trovano sempre risposta in norme italiane e non sono quindi frutto di una personale opinione dei redattori.

Si ricordi che molte soluzioni offerte da norme o sentenze italiane sono in aperto contrasto con le norme CEDU, ma devono comunque essere conosciute da chi intende studiare la materia e pertanto vengono portate all'attenzione degli studenti.
Per esaminare gli argomenti scorri questa pagina e clicca sui titoli o utilizza il MENU

 
01  Principi generali
       

I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa. (L)  
Art 2 c 2

          
   
02  Registri catastali
       

Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo.
Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2. (L)
 
Art 3 c 2

          
   
03  Diritto internazionale e trattati
       

Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)  
Art 4 c 5

          
   
04  Ufficio per le espropriazioni e competenza alla emanazione degli atti
       

Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
Art 6 c 2

All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
Art 6 c 5

L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)  
Art 6 c 1

          
   
05  Delega dei poteri espropriativi                                                                                                                                            TORNA SU
       

Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)
Art 6 c 8

          
   
06  Decreto di esproprio
       

Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

Art 8 c 1

          
   
07  Vincolo preordinato all'esproprio
       

Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)  

Art 9 c 2

Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
Art 9 c 4

          
   
08  Avviso di avvio del procedimento
       

L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto.
Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

Art 11 c 2

          
   
09  Dichiarazione di pubblica utilità
       

La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

Art 12 c 1

Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
Art 13 c 1

          
 

 

10  Termini per l'emanazione del decreto di esproprio
       

Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)
Art 13 c 3

Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)
Art 13 c 4

          
   
11  Proroga dei termini di emanazione del decreto di esproprio
       

L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.
La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni
. (L)
Art 13 c 5

          
   
12  Scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio
       

La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
Art 13 c 6

          
   
13  Avviso dell'avvio del procedimento
       

Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.(L) 
Art 16 c 4

Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)
Art 16 c 7

          
   
14  Frazioni residue dei beni espropriati
       

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.  (L)
Art. 16 c 11

          
   
15 

Provvedimento che approva il progetto definitivo                                                                                                             TORNA SU

       

Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
Art 17 c 1

          
   
16  Determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio
       

Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione .
Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)

Art 17 c 2

          
   
17  Elenco dei beni da espropriare
       

Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni.
L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili.
Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

Art 20 c 1

          
   
18  Determinazione in via provvisoria della misura dell'indennità 
       

L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.(L)
Art 20 c 4

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione.
La relativa dichiarazione è irrevocabile.
(L)
Art 20 c 5

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione.
L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45.
Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L) 

Art 20 c 14

          
   
19  Determinazione urgente dell'indennità di espropriazione - (ex art. 22)
       

Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
Art 22 c 1

          
   
20  Numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50 - (ex art 22)
       

Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

Art 22 c 2

          
   
21  Determinazione urgente dell'indennità di espropriazione ed occupazione anticipata dei beni - (ex art. 22 bis)
       

Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.  (L)
Art 22 bis c 1

          
   
22  Numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50  - (ex art 22 bis)
       

Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi: 
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

Art 22 bis c 2

          
   
23  Esecuzione del decreto di esproprio  - (ex art 22 bis)
       

L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.(L)
Art 22 bis c 4

          
   
24  Perdita dell'efficacia del decreto che dispone l'occupazione - (ex art 22 bis)
       

Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.  (L) 
Art 22 bis c 6

          
   
25  Il decreto di esproprio                                                                                                                                                            TORNA SU
       

Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.
 (L) 
Art 23 c 1

          
   
26  Stato di consistenza
       

Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.(L)

Art. 24 c 3

          
   
27  Trasmissione all'ufficio per i registri immobiliari
       

L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
Art. 24 c 5

          
   
28  Pagamento o deposito delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti
       

Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
Art 26 c 1

          
   
29  Diritto del proprietario di percepire la somma depositata con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.
       

Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante (R)
Art 26 c 5 

          
   
30  Basi di valutazione per la determinazione dell'indennità di esproprio
       

Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. (L)
Art. 32 c 1

          
   
31  Limite temporale di valutazione delle migliorie
       

Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)

Art 32 c 2

          
   
32  Asportazione di materiali da parte del proprietario
       

Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
Art 32 c 3

          
   
33  Esproprio parziale di un bene unitario
       

Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
Art 33 c 1

          
   
34  Ritenuta fiscale
       

Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)
Art 35 c 1

          
   
35  Indennità per le opere private di pubblica utilità                                                                                                              TORNA SU
       

Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L) 
Art. 36 c. 1

          
   
36  Indennità di espropriazione di un'area edificabile
       

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento (L).
Art. 37 c. 1

Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento (L). 
Art. 37 c. 2

Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
Art. 37 c. 3
ndr: vedi anche Art. 38 c. 2 bis

Area edificabile utilizzata a scopi agricoli - proprietario coltivatore, mezzadro, fittavolo ecc...
Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
Art. 37 c. 9

          
   
37  ICI
       

* L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
(art. 37 c. 7) * Norma dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre 2011 n. 338

          
   
38  Costruzione legittimamente edificata
       

Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.  (L) 
Art. 38 c. 1

          
   
39  Costruzione realizzata in assenza della concessione edilizia
       

Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L)
Art. 38 c. 2

          
   
40  Costruzione realizzata in assenza della concessione edilizia con sanatoria pendente
       

Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)
Art. 38 c. 2 bis

          
   
41  Indennità per la reiterazione del vincolo
       

In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)
Art 39 c 1

          
   
42  Area non edificabile
       

Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
Art. 40 c. 1

Indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro ecc...
Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
Art. 42 c. 1

L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Art. 42 c. 2

          
   
43  Indennità al proprietario del fondo non espropriato
       

E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)
Art. 44 c 1

          
   
44  Cessione volontaria
       

Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà.
Art 45 c 1

          
   
45  Corrispettivi per la cessione volontaria                                                                                                                              TORNA SU
       

Il corrispettivo dell'atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'art 37.(L)

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38;

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4. (L) * Si ricorda che i commi 2 e 3 dell'articolo 40 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza del 07/06/2011 n. 181
Art 45 c 2

          
   
46  Effetti dell'accordo di cessione
       

L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
Art. 45 c. 3

          
   
47  Indennità di occupazione
       

Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
Art 50 c 1

          
   
48  Riparto di giurisdizione: giudice amministrativo
       

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L)  
art. 53 c 1
 
Nota:
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma , nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

          
   
49  Riparto di giurisdizione: giudice ordinario
       

Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
Art. 53 c 3

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (L)  *Comma così sostituito dall'articolo 34 comma 37 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150
art. 54 c 1
* Si riporta, per comodità dell'utente, il suddetto art 29

Art. 29

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il ricorso e' notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.


L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) *Comma abrogato dall'articolo 34 comma 37 lettera b) del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art. 54 c 2

L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)  *Comma abrogato dall'articolo 34 comma 37 lettera b) del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art. 54 c 3

L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L) * Comma abrogato dall'articolo 34 comma 37 lettera b) del D. Lgs. 1 settembre 2011 n 150
art. 54 c 4

Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
art. 54 c 5

          
   
50  Applicazione ed entrata in vigore
       

Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)

art. 57 c 1

Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.
art. 59 c 1

          
   
   
 
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ISTRUZIONI PER TUTELARSI -  LE DOMANDE FREQUENTI

A. Quali sono gli strumenti a mia tutela previsti dalla legge?

B. Quali sono le insidie, a mio danno, contenute nella legge?

C. Cosa può fare per me l'Associazione?

D. Cosa può fare per me un Giurista che aderisce all'Associazione?

E. Come posso tutelarmi al meglio, senza affrontare spese impreviste?

F. Raccomandazioni

A.  Quali sono gli strumenti, a mia tutela, previsti dalla legge?

Gli strumenti che la legge offre all'espropriato per tutelarsi sono soltanto 2.

1 -

L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

Da utilizzare al più presto (per non esser costretti a tutelarsi andando in Giudizio).

E' illustrato nel SITO 1 - Sezione B.3 IL DAP: TUTELARSI E/O OPPORSI

2 -

IL CONTENZIOSO 

Da utilizzare quando (purtroppo), ci si può tutelare solo andando in Giudizio.

E' illustrato nel SITO 1 - Sezione B.4 L'EVENTUALE CONTENZIOSO

Per sapere Come e Quando utilizzarli cliccate qui: CAPIRE ed OPERARE in TRE PASSI

B.  Quali sono le insidie, a mio danno, contenute nella legge?

Le "insidie" contenute nella legge che possono danneggiare l'espropriato sono numerose; è essenziale che l'espropriato le conosca.

Le principali insidie, frutto dell'esperienza degli oltre 2.000 casi di espropri da noi esaminati negli anni, sono illustrate nelle seguenti Sezioni del Sito 1:

 

Per conoscere ed evitare i più frequenti errori che commettono gli espropriati.

 

B.5 - I PROBLEMI FISCALI

Per prevenire problemi con gli Enti e/o con l'Agenzia delle Entrate.

   

C.  Cosa può fare per me l'Associazione?

L'espropriato può, SENZA ALCUNA SPESA

1 -

Utilizzare, gratuitamente, tutta la documentazione dei nostri 5 Siti

Per vedere come usarli clicca qui: INDICE GENERALE DEI NOSTRI 5 SITI

(raccomandiamo, in particolare, LA NOSTRA BANCA DATI DELLE SENTENZE CEDU IN ITALIANO, uno strumento unico da noi creato ed offerto gratuitamente.

2 -

Utilizzare il nostro vademecum gratuito che si può scaricare cliccando qui VADEMECUM GRATUITO

3 -

Chiederci di verificare se è disponibile uno dei Giuristi che ad essa aderiscono per chiedergli assistenza chiamando la Segreteria Centralizzata Tel. 06.91.65.04.018

4 -

Chiederci ulteriori chiarimenti sulle norme italiane ed europee

cliccando qui SPIEGAZIONI TELEFONICHE

   

D.  Cosa può fare per me un Giurista che aderisce all'Associazione?

Un Giurista che aderisce all'Associazione può:

1 -

Assistere l'espropriato per intervenire nel procedimento fino alla sua conclusione, redigendo il DAP, illustrato nella Sezione B.3 IL DAP: TUTELARSI E/O OPPORSI, facendosi pagare solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione.
Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito.
E' ammesso solo un rimborso spese (ad. es. 1.000 euro).

2 -

Assistere l'espropriato in un eventuale contenzioso  illustrato nella Sezione B.4 L'EVENTUALE CONTENZIOSO facendosi pagare solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione
Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito.
E' ammesso solo un rimborso spese (ad. es. 2.000 euro).

3 -

Fornire all''espropriato i TESTI PRONTI ALL'USO illustrati nella Sezione B.6 I TESTI "PRONTI ALL'USO" facendosi pagare solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione.
Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito.
E' ammesso solo un rimborso spese (ad. es. 1.000 euro).

   

E. Come posso tutelarmi al meglio, senza affrontare spese impreviste?

 

CONSIGLI PER RIVOLGERSI AD UN PROFESSIONISTA

Prima di rivolgersi ad un Avvocato, è utile che l'espropriato conosca le importanti novità introdotte dalla
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

 

Questa legge ha definitivamente liberalizzato le tariffe degli avvocati, con i quali si può oggi instaurare una trattativa sui compensi prima di affidar loro un incarico.

L’Avvocato, quindi,  può proporre al cliente qualsiasi tipo di accordo che preveda compensi elevati, senza vincolo di tariffa, può richiedere anticipi anche cospicui, può proporre una pattuizione a tempo per singoli atti,  ecc.

 

PERO’, ATTENZIONE

 

La suddetta legge consente ai clienti di pattuire con gli avvocati anche un compenso a percentuale.

L’Associazione, quindi,  consiglia agli espropriati di pattuire sempre  e soltanto compensi a percentuale.

 

Con l’accordo a percentuale, infatti:

-  si può stabilire di versare all’Avvocato un rimborso spese minimo e poi liquidare la parcella solo dopo la conclusione del procedimento, percentualmente sul valore dell’affare;

-   si può evitare che l’espropriato debba metter mano al suo portafoglio per pagare l’Avvocato;
l’espropriato, in tal modo, potrà pagare la parcella con i soldi che ha ricevuto dall’Amministrazione.

 

L'Associazione suggerisce già questo sistema agli Avvocati che ed essa aderiscono e pertanto consiglia vivamente a tutti gli espropriati, quando si rivolgono ad un avvocato di loro fiducia, di proporgli questo tipo di accordo, che consente al cittadino di pagare la parcella all’Avvocato solo IN PERCENTUALE e solo DOPO  aver ottenuto il risultato.

 

Però, affinché questo accordo sui compensi sia valido, deve essere redatto per iscritto, altrimenti non ha valore.

Inoltre, è sempre bene precisare, non solo come il professionista deve essere retribuito, ma anche cosa deve fare.

 

Offriamo quindi agli espropriati uno Schema di accordo sui compensi dell'Avvocato, (come viene solitamente redatto dagli Avvocati aderenti all'Associazione) affinché chi vuole possa liberamente utilizzarlo quando non è assistito da un Avvocato

 

Lo Trovate nel nostro Vademecum che potete scaricare cliccando qui VADEMECUM

F. Raccomandazioni

 

Raccomandazioni

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia  molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto, ad es:

Diritto dell'Unione Europea e norme CEDU

Diritto Costituzionale 

Diritto Civile

Diritto Commerciale

Diritto Amministrativo

Diritto Regionale

Diritto Tributario

Diritto Processuale

Norme che disciplinano la Programmazione Finanziaria e la
Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici.
 

L'Associazione, tramite i suoi Siti, cerca di illustrare la materia agli espropriati, affinché possano comprendere e controllare ciò che avviene.


Si sconsiglia però agli espropriati di utilizzare i testi presenti sui nostri Siti senza il supporto di una persona competente che sappia prima sceglierli e poi coordinarli.
I testi contenuti nei Siti sono molto numerosi;
per avere un'idea, si consideri che, se fossero stampati, occuperebbero oltre 5.000 pagine.


Si consiglia invece agli espropriati di farsi sempre seguire da un professionista.

 

Di conseguenza è indispensabile rivolgersi ad un legale che coordini norme Italiane ed Europee:

QUINDI

>

Se non avete un legale di vostra fiducia:

potete chiederci di verificare se e' disponibile un avvocato aderente all'Associazione.

 

NOTA. Si precisa che gli avvocati sono liberi professionisti e non hanno l’obbligo di accettare tutte le richieste di assistenza che pervengono; l’Associazione quindi può verificare la disponibilità, ma non può obbligarsi a segnalare un avvocato; l'espropriato avrà comunque una risposta, positiva o negativa, entro 48 ore dalla richiesta.

 

>

Se invece avete gia' un legale di vostra fiducia.

 

>

Se il vostro legale conosce a fondo la materia:

informatelo che, se vuole, può utilizzare, gratuitamente, tutta la documentazione dei Siti e, soprattutto, LA NOSTRA BANCA DATI DELLE SENTENZE CEDU IN ITALIANO, uno strumento unico da noi creato ed offerto gratuitamente a tutti gli espropriati.
Tutti i nostri strumenti sono elencati qui:
INDICE GENERALE DEI NOSTRI 5 SITI

>

Se il vostro legale non conosce a fondo la materia:

se il vostro legale non e' in grado di utilizzare proficuamente i nostri strumenti gratuiti, potete chiederci i testi "pronti all'uso", corrispondendo solo i diritti d'autore ai Giuristi che li hanno realizzati.

Per saperne di piu' cliccate qui:I TESTI "PRONTI ALL'USO"

 

 

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